LEGGE REGIONALE
23 novembre 2001
, N. 22
Azioni di sostegno e valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dalle parrocchie mediante gli oratori
(BURL n. 48, 1º suppl. ord. del 27 Novembre 2001 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2001-11-23;22
Art. 5 bis
(Contributi per il finanziamento di opere e impianti inerenti strutture per finalità sociali ed educative) (2)
1. Possono essere assegnati contributi in capitale a rimborso ventennale, di cui all’articolo 28-septies della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione), per il finanziamento di opere e impianti inerenti strutture per finalità sociali ed educative.
2. Per ognuna delle iniziative finanziate, la Giunta regionale definisce i seguenti elementi:
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia