LEGGE REGIONALE
23 novembre 2001
, N. 22
Azioni di sostegno e valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dalle parrocchie mediante gli oratori
(BURL n. 48, 1º suppl. ord. del 27 Novembre 2001 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2001-11-23;22
Art. 6.
Norma finanziaria.
1. Per il sostegno finanziario alle attività di cui all’articolo 5, è autorizzata per l’anno 2001 la spesa di L. 500.000.000 (€ 258.228,45).
2. A decorrere dall’anno 2002, i contributi di cui al comma 1 sono determinati con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari, ai sensi dell’articolo 22, primo comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione sul bilancio e sulla contablità della Regione" e successive modifiche e integrazioni.
3. All’onere complessivo di L. 500.000.000 (€ 258.228,45), previsto dal comma 1, si farà fronte mediante riduzione per pari importo dell’UPB 5.0.4.0.2.248 "Fondo speciale per spese correnti" del bilancio pluriennale 2001-2003 a legislazione vigente, per l’anno 2001 (voce 3.6.7.1.2.100.9191).
4. In relazione a quanto disposto dal presente articolo allo stato di previsione delle spese del bilancio 2001 e bilancio pluriennale 2001-2003 a legislazione vigente sono apportate, per l’anno 2001, le seguenti variazioni:
- Alla funzione obiettivo 3.6.7 "Iniziative di socializzazione e protagonismo di minori e adolescenti", spesa corrente, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell’UPB 3.6.7.1.2.100 "Sviluppo delle iniziative di socializzazione, protagonismo e di tutela dei minori in collaborazione con gli organismi europei, gli enti locali e il privato sociale" è incrementata di L. 500.000.000 (€ 258.228,45).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia