LEGGE REGIONALE 12 gennaio 2002 , N. 2

Istituzione del Corpo forestale regionale

(BURL n. 3, 1º suppl. ord. del 15 Gennaio 2002 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2002-01-12;2

Art. 1.
Finalità e oggetto della legge.
1. Ai fini dell’espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo nelle materie di competenza regionale concernenti la tutela del patrimonio forestale ed agro-silvo-pastorale, connesse alla valorizzazione dell’ambiente naturale, alla disciplina dell’attività venatoria e all’assetto del territorio, è istituito il Corpo forestale regionale.(1)
2. (La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, disciplina, con apposito regolamento, l’organizzazione e la dotazione strumentale del Corpo forestale regionale, definendo in particolare:(2)
a) la direzione generale di riferimento;
b) una articolazione decentrata del Corpo forestale regionale, almeno di livello provinciale;
c) la pianta organica del Corpo forestale regionale, garantendo l’inquadramento del personale del Corpo forestale dello Stato trasferito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2001 (Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143);
d) le qualifiche e i livelli professionali;
e) le funzioni del dirigente responsabile;
f) i requisiti e le modalità di accesso al Corpo forestale regionale;
g) le dotazioni personali e degli uffici;
h) le caratteristiche della dotazione strumentale, delle uniformi, del tesserino personale di riconoscimento e dei relativi distintivi, anche al fine dell’espletamento di compiti di rappresentanza;
i) le modalità e le forme di aggiornamento.)
3. (Con successivo provvedimento della Giunta regionale è costituita l’apposita struttura organizzativa del Corpo forestale regionale, con organizzazione ed organico distinti rispetto a quelli della Giunta regionale.)(2)
NOTE:
1. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 3, lett. a) della l.r. 6 marzo 2002, n. 4. Torna al richiamo nota
2. Il comma è stato dichiarato illegittimo dalla sentenza della Corte Costituzionale 13 ottobre 2003, n. 313. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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