LEGGE REGIONALE
12 gennaio 2002
, N. 2
Istituzione del Corpo forestale regionale
(BURL n. 3, 1º suppl. ord. del 15 Gennaio 2002 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2002-01-12;2
Art. 1.
Finalità e oggetto della legge.
1. Ai fini dell’espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo nelle materie di competenza regionale concernenti la tutela del patrimonio forestale ed agro-silvo-pastorale, connesse alla valorizzazione dell’ambiente naturale, alla disciplina dell’attività venatoria e all’assetto del territorio, è istituito il Corpo forestale regionale.(1)
2. (La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, disciplina, con apposito regolamento, l’organizzazione e la dotazione strumentale del Corpo forestale regionale, definendo in particolare:(2)
c) la pianta organica del Corpo forestale regionale, garantendo l’inquadramento del personale del Corpo forestale dello Stato trasferito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2001 (Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143);
3. (Con successivo provvedimento della Giunta regionale è costituita l’apposita struttura organizzativa del Corpo forestale regionale, con organizzazione ed organico distinti rispetto a quelli della Giunta regionale.)(2)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia