LEGGE REGIONALE
12 gennaio 2002
, N. 2
Istituzione del Corpo forestale regionale
(BURL n. 3, 1º suppl. ord. del 15 Gennaio 2002 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2002-01-12;2
Art. 2.
1. Il Corpo forestale regionale, fatte salve le competenze statali in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, esercita funzioni di vigilanza e controllo, compreso l’accertamento delle violazioni in materia forestale, agro-silvo-pastorale e del territorio rurale, ed in particolare:
2. Il Corpo forestale regionale esercita altresì le seguenti funzioni:
b) controllo in ordine alla commercializzazione e detenzione degli animali selvatici, il ricevimento di denunce, i visti su certificati di importazione, il ritiro dei permessi errati o falsificati, l’autorizzazione alla detenzione temporanea, ad eccezione della normativa di cui alla convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES), resa esecutiva dalla legge 19 dicembre 1975, n. 874 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington).
3. Il Corpo forestale regionale svolge attività di supporto alla Regione e agli enti locali nelle seguenti materie per gli aspetti di competenza regionale:
4. Il Corpo forestale regionale, con le modalità di cui all’articolo 3, svolge attività di supporto anche a favore delle province, dei comuni, delle comunità montane e di altri enti pubblici, nei seguenti ambiti:
5. (Il Corpo forestale regionale esercita funzioni di vigilanza e controllo nei settori forestale, territoriale e agro-silvo-pastorale, con particolare riferimento agli ambiti di cui alle lettere a), b), c), e), del comma 4, in sostituzione degli enti locali competenti, qualora questi per qualsiasi motivo omettano di intervenire. In tali casi il Corpo forestale regionale interviene previa segnalazione all’ente competente e dà notizia allo stesso degli accertamenti eseguiti, dei rilievi effettuati e dei provvedimenti adottati.)(2)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia