LEGGE REGIONALE 12 gennaio 2002 , N. 2

Istituzione del Corpo forestale regionale

(BURL n. 3, 1º suppl. ord. del 15 Gennaio 2002 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2002-01-12;2

Art. 3.
Raccordo con le funzioni di competenza di altri enti.
1. Per l’esercizio delle funzioni comprese negli ambiti di cui al comma 4 dell’articolo 2, sono stipulate tra la Regione e le associazioni rappresentative degli enti locali e degli altri enti interessati, apposite convenzioni quadro, che disciplinano la durata, le modalità di raccordo e di intervento del Corpo forestale regionale, i rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie, le eventuali forme di consultazione. Sugli schemi di convenzione è acquisito il parere della conferenza regionale delle autonomie.
2. Gli enti che intendono avvalersi del Corpo forestale regionale dichiarano, con apposito atto deliberativo, di aderire alla convenzione quadro, accettandone i contenuti. Con successiva intesa tra l’ente ed il comando del Corpo forestale regionale è data attuazione operativa alla convenzione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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