LEGGE REGIONALE 12 gennaio 2002 , N. 2

Istituzione del Corpo forestale regionale

(BURL n. 3, 1º suppl. ord. del 15 Gennaio 2002 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2002-01-12;2

Art. 4.
Personale del Corpo forestale regionale.
1. Al Corpo forestale regionale è assegnato personale in misura congrua alle esigenze concrete di gestione del territorio, compatibilmente con le risorse del bilancio regionale, compreso in via prioritaria il personale del Corpo forestale dello Stato trasferito con il d.p.c.m. 11 maggio 2001 .
2. Il personale del Corpo forestale dello Stato, trasferito secondo le modalità previste dal d.p.c.m. 11 maggio 2001 , è inserito in un ruolo speciale del personale regionale, da definirsi in coerenza con le disposizioni statali.
3. (Al personale del Corpo forestale regionale, appartenente alle qualifiche individuate con il provvedimento organizzativo di cui al comma 2 dell’articolo 1, per l’esercizio dei compiti d"istituto di vigilanza e controllo di cui all’articolo 2 e nei limiti del servizio cui è destinato, è attribuita la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria ai sensi dell’articolo 57 del codice di procedura penale. Al medesimo personale può essere riconosciuta la qualifica di ufficiale o agente di pubblica sicurezza secondo quanto previsto dalla vigente normativa statale di materia.)(2)
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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