LEGGE REGIONALE 13 febbraio 2003 , N. 1

Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia (1)

(BURL n. 7, 1° suppl. ord. del 13 Febbraio 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-02-13;1

Art. 7.
Autonomia e organizzazione delle ASP.
1. Le ASP sono enti di diritto pubblico per il perseguimento di finalità  di rilevanza sociale e socio-sanitaria riconducibili ai settori indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera a), numeri 1), 2), 3), 4) e 5) del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità  sociale) .
2. Le ASP sono dotate di autonomia statutaria, regolamentare, patrimoniale, contabile, tecnica e gestionale nell'ambito delle disposizioni della presente legge e del relativo regolamento di attuazione. Esse informano la propria organizzazione ed attività  ai princìpi di efficienza, efficacia, economicità  e trasparenza, ed operano con criteri imprenditoriali, con obbligo del pareggio di bilancio.
3. Lo statuto dell'ASP è trasmesso, entro dieci giorni dall'approvazione, alla competente direzione generale della Giunta regionale per l'apposizione del visto di conformità  alla normativa vigente, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'atto; il termine può essere sospeso una sola volta in caso di richiesta di chiarimenti ovvero di riesame. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle modifiche successive dello statuto.
4. L'organizzazione e l'attività  delle ASP si conformano:
a) al principio della distinzione tra poteri di indirizzo e programmazione e poteri di gestione;
b) al principio della programmazione delle attività  e dell'idoneità  organizzativa dell'istituzione, al fine di garantire la corretta e regolare erogazione delle prestazioni in conformità  alle disposizioni del piano di intervento regionale;
c) al principio di responsabilità  ed unicità  dell'amministrazione, attribuendo ad un unico soggetto funzionalità  connesse, strumentali o complementari ed individuando specificamente un unico organo o soggetto al quale affidare la responsabilità  dei procedimenti e dell'azione amministrativa.
5. Il regolamento regionale di cui al comma 2 disciplina le modalità  per l'apposizione del visto sugli statuti delle ASP, determina le forme del concorso delle ASP alle attività  di programmazione delle attività  sociali, socio-sanitarie ed educative, nonché le modalità  di partecipazione dei loro rappresentanti negli organismi istituiti ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 328/2000 .
6. L'organizzazione e la contabilità  dell'istituzione sono disciplinate, in conformità  alle disposizioni della presente legge, dal regolamento di organizzazione e contabilità, approvato dal consiglio di amministrazione o di indirizzo.(5)
7. Il regolamento di organizzazione e di contabilità  e le relative modifiche sono trasmessi alla competente direzione generale della Giunta regionale entro dieci giorni dall'approvazione. La direzione generale, entro trenta giorni dal ricevimento dell'atto, può chiederne il riesame sulla base di specifiche osservazioni.
8. Le ASP possono, nei limiti indicati dai propri statuti, contribuire al finanziamento delle attività  delle organizzazioni del terzo settore, come definite nell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto 2001.
9. Le ASP possono porre in essere tutti gli atti e i negozi giuridici, anche di diritto privato, funzionali al perseguimento dei propri scopi e all'attuazione degli impegni derivanti dalla programmazione regionale. Possono costituire o partecipare a cooperative sociali e ad altri enti senza scopo di lucro aventi finalità  istituzionali analoghe, affini o strumentali agli scopi statutari propri dell'azienda, che siano comunque compatibili con le sue finalità  sociali, ferma restando la convenienza economica per l'azienda e il rispetto del principio di trasparenza dell'azione amministrativa. Le ASP, nel quadro delle linee guida regionali, possono partecipare a società a capitale misto pubblico e privato o a capitale interamente pubblico per la gestione delle unità d’offerta sociali e sociosanitarie. Le ASP possono assumere in proprio iniziative di liberalità  e di solidarietà  locale ed internazionale (cooperazione e sviluppo) senza nessuna autorizzazione regionale.(6)
10. Alle ASP si applica quanto previsto dall'articolo 4, comma 7, del d.lgs. 207/2001.
10 bis. Per la trasformazione delle ASP in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro si osservano le disposizioni di cui all’articolo 3 della presente legge. La trasformazione avviene nel rispetto delle tavole di fondazione.(7)
NOTE:
1. Vedi anche art. 26, commi 2, 3, 4 e 5 della l.r. 12 marzo 2008, n. 3. Torna al richiamo nota
6. Il comma è stato modificato dall'art. 26, comma 1, lett. a) della l.r. 12 marzo 2008, n. 3. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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