LEGGE REGIONALE 13 febbraio 2003 , N. 1

Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia (1)

(BURL n. 7, 1° suppl. ord. del 13 Febbraio 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-02-13;1

Art. 10.
Personale.
1. Il rapporto di lavoro del personale delle ASP ha natura privatistica.
2. La dotazione organica del personale è determinata periodicamente dal direttore dell'azienda, facendo ricorso al metodo della programmazione triennale, e approvata dal consiglio di amministrazione o di indirizzo, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di contrattazione collettiva.(5)
3. I requisiti e le modalità  di assunzione del personale, nonché le cause di cessazione del rapporto sono stabiliti dal regolamento di organizzazione dell'azienda, in conformità  ai principi di buon andamento, imparzialità , efficienza ed economicità  e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di contrattazione collettiva.
4. Al personale dipendente si continua ad applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato all'atto della trasformazione in ASP fino alla definizione di un autonomo comparto di contrattazione collettiva determinato in sede di contrattazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
NOTE:
1. Vedi anche art. 26, commi 2, 3, 4 e 5 della l.r. 12 marzo 2008, n. 3. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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