LEGGE REGIONALE
13 febbraio 2003
, N. 1
Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia (1)
(BURL n. 7, 1° suppl. ord. del 13 Febbraio 2003 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-02-13;1
Art. 15.
1. Ferme restando le competenze delle ASL in materia di vigilanza e controllo sulle unità di offerta pubbliche e private, sociali e sociosanitarie, anche con riferimento alla qualità e all’appropriatezza delle prestazioni, il controllo sulle ASP è esercitato da una Commissione di controllo, costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale. La composizione, la durata, l’entità del gettone di presenza ai componenti esterni e le modalità di funzionamento sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, in modo che sia assicurata la presenza dei rappresentanti di ANCI e UPL. Il presidente è eletto dalla Commissione medesima tra i componenti nominati dalla Giunta regionale.
2. Il controllo è finalizzato a garantire che l’attività delle ASP si svolga in conformità alla normativa vigente e alle indicazioni dei piani e dei programmi della Regione. La Giunta regionale definisce gli ambiti e le modalità di svolgimento dell’attività di controllo. Nell’esercizio delle sue funzioni, la commissione si avvale della collaborazione delle strutture della Giunta regionale e delle ASL.(33)
3. Nello svolgimento della funzione di controllo la Commissione, con riferimento alle finalità di cui al comma 2, si attiene anche agli indirizzi e modalità indicati dalla Giunta regionale.
4. La Commissione, nel caso in cui accerti omissioni nell’adozione di atti obbligatori per legge o per regolamento, ovvero il mancato rispetto delle indicazioni dei piani e dei programmi della Regione, ne dà segnalazione al direttore generale della competente direzione regionale. Il direttore, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, nomina un commissario che provvede in luogo dell’ente.
5. Gli organi di amministrazione delle ASP sono sciolti in caso di gravi violazioni di legge o di statuto, di gravi irregolarità nella gestione, del mancato ripristino dell’equilibrio economico-patrimoniale entro tre anni dall’approvazione del documento di ripiano e in tutti i casi in cui non sia possibile il loro regolare funzionamento. Lo scioglimento è disposto con deliberazione della Giunta regionale, con la quale si provvede altresì alla nomina di un commissario per la temporanea amministrazione dell’ente.
6. Il commissario di cui al comma 5 dura in carica per non più di diciotto mesi, rinnovabili una sola volta per non più di ulteriori diciotto mesi ove ricorrano situazioni eccezionali di particolare complessità. La Giunta regionale determina l'indennità spettante al commissario, che è posta a carico dell'ente amministrato. (34)
7. Entro il 31 marzo di ogni anno, la Commissione trasmette alla direzione generale competente della Giunta regionale una relazione sulla attività svolta nell’anno precedente e sul rispetto dei piani di controllo presentati.
8. I commissari sono nominati tra gli iscritti all’albo regionale, istituito e disciplinato con le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge.
8 bis. Agli oneri derivanti dall'attività della commissione si provvede con le risorse stanziate annulamente all'UPB 7.2.0.1.184 “Spese generali”.(35)
NOTE:
32. L'articolo è stato sostituito dall'art. 6, comma 1, lett. d) della l.r. 30 dicembre 2008, n. 38.
34. Il comma è stato modificato dall'art. 18, comma 1, lett. a) della l.r. 5 febbraio 2010, n. 7 e successivamente dall'art. 2, comma 1, lett. q) della l.r. 24 febbraio 2012, n. 2 , dall'art. 18, comma 1, lett. a) della l.r. 23 luglio 2024, n. 11 e dall'art. 18, comma 1, lett. b) della l.r. 23 luglio 2024, n. 11.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia