LEGGE REGIONALE
13 febbraio 2003
, N. 1
Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia (1)
(BURL n. 7, 1° suppl. ord. del 13 Febbraio 2003 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-02-13;1
Art. 17.
Liquidazione ed estinzione delle ASP.
1. Le aziende i cui scopi siano esauriti o cessati ovvero che siano nell'impossibilità di attuare i propri scopi o per le quali si siano verificate le condizioni di cui all'articolo 14, comma 6, sono soggette ad estinzione. L'iniziativa per l'estinzione può essere adottata dall'ASP medesima o da uno dei soggetti di cui all'articolo 6, comma 2.
2. L'autorità di controllo verifica la sussistenza delle condizioni per procedere all'estinzione e formula le conseguenti proposte alla Giunta regionale.
3. La Giunta regionale dispone la messa in liquidazione dell'ente, nominando contestualmente un commissario liquidatore.
4. Il commissario, chiusa la liquidazione e sentito il comune in cui l’azienda ha la sede legale, rimette gli atti alla Giunta regionale, che dispone l’estinzione dell’azienda e la devoluzione del patrimonio che residua dalle operazioni di liquidazione. Il patrimonio è attribuito prioritariamente ad altra ASP operante nello stesso comune dell'azienda estinta ovvero, in mancanza, al comune in cui l'azienda ha la sede legale, con vincolo di destinazione ai servizi sociali.(36)
5. Il soggetto individuato ai sensi del comma 4 subentra in ogni rapporto giuridico attivo e passivo facente capo all'azienda estinta.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia