LEGGE REGIONALE 24 marzo 2003 , N. 3

Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico, territorio e servizi alla persona

(BURL n. 13, 1° suppl. ord del 27 Marzo 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-03-24;3

Art. 2.
Disposizioni in materia di sviluppo economico.
1. Alla legge regionale 5 aprile 1976, n. 8 (Legge forestale regionale)(9) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 6 dell’articolo 19 è aggiunto il seguente:
“6 bis. I piani generali di indirizzo forestale possono derogare alle norme regolamentari regionali in materia di prescrizione di massima e di polizia forestale in vigore, esclusivamente nei casi in cui non interessino superfici boscate assoggettate ai corrispondenti piani di assestamento e purché approvati dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.”;
b) il comma 4 dell’articolo 24 è sostituito dal seguente:
“4. Sono consentiti i tagli di cui al comma 1 qualora siano previsti nei piani di assestamento o nei piani di indirizzo forestale di cui all’articolo 19.”.
2. Alla legge regionale 22 febbraio 1993, n. 7 (Attuazione regionale della legge 5 ottobre 1991, n. 317‘Interventi per l’innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese" e conseguenti modifiche e integrazioni alle normative regionali vigenti per lo sviluppo delle piccole imprese e dell’artigianato)(10)è apportata la seguente modifica:
a) l’articolo 3 è sostituito dal seguente:
Art. 3
(Distretti industriali di piccole imprese)
1. La Giunta regionale, nell’ambito delle funzioni conferite alla Regione, sentite le province e le CCIAA, nonché le associazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali, determina le modalità e i parametri di riferimento per l’individuazione dei distretti industriali, intesi come aree territoriali locali caratterizzate da elevata concentrazione di piccole e medie imprese, con particolare riferimento al rapporto tra la presenza delle imprese e la popolazione residente, nonché alla specializzazione produttiva, ed approva gli indirizzi per lo sviluppo e la competitività degli stessi, la definizione delle misure di incentivazione, del sistema organizzativo e procedurale e degli strumenti di programmazione e monitoraggio e delle loro modalità di attuazione.
2. Gli interventi finanziari per l’attuazione delle iniziative di sviluppo di cui al comma 1 sono effettuate nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.”
.
3. Alla legge regionale 16 agosto 1993 n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria)(11)è apportata la seguente modifica:
a) il comma 7 dell’articolo 28 è sostituito dal seguente:
“7. Ogni cacciatore ha diritto di essere socio dell’ambito territoriale di caccia o del comprensorio alpino di caccia in cui ha la residenza anagrafica; a tal fine il cacciatore conferma la propria iscrizione, anche non continuativa negli anni, attraverso il pagamento della relativa quota entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno; ogni cacciatore inoltre può essere socio di un ambito territoriale o comprensorio alpino di caccia della regione diverso da quello di residenza; a tal fine il cacciatore deve farne richiesta entro il 31 marzo di ogni anno e provvedere entro il 31 maggio al pagamento della relativa quota associativa, fermo restando che l’accettazione della domanda da parte dei comitati di gestione è subordinata alla disponibilità di posti il cui numero è stabilito dalla Giunta regionale ogni tre anni, secondo i criteri di cui ai commi 4, 5 e 6 ed i parametri di cui all’articolo 34, comma 1, lettera c); fatti salvi, in deroga a quanto previsto dal comma 6 del presente articolo e dal comma 1, lettera c) dell’articolo 34, i diritti acquisiti di permanenza associativa dei soci residenti in Regione Lombardia già iscritti ad ambiti territoriali o comprensori alpini di caccia nelle stagioni venatorie 1998/1999 e quanto stabilito in materia di ammissione dal comma 6 dell’articolo 33, le province, al fine di migliorare la gestione del patrimonio faunistico, possono limitare le ammissioni di nuovi soci non residenti per un massimo del venti per cento degli stessi e comunque in numero tale da non ridurre l’indice regionale con riferimento al numero degli ammessi non residenti riscontrato nell’ambito delle stagioni venatorie dal 1998/1999 al 2002/2003, con possibilità di aggiornamento ogni tre anni. Il diritto di permanenza associativa si mantiene anche qualora la provincia modificasse i confini degli ambiti territoriali di caccia o dei comprensori alpini.”.
5. Alla legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112‘Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59")(13)è apportata la seguente modifica:
a) il comma 42 bis dell’articolo 2 è sostituito dal seguente:
“42 bis. In attuazione della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), una quota delle risorse di cui al Fondo Unico per le imprese istituito dall’articolo 19, commi 6 e 12 del d.lgs. 112/1998 non superiore a quanto destinato in sede di riparto 2002 al finanziamento degli incentivi automatici per lo sviluppo aziendale di cui alla legge 7 agosto 1997, n. 266 (Interventi urgenti per l’economia) è utilizzata per l’attuazione delle politiche di sostegno e sviluppo dei metadistretti, così come individuate dai provvedimenti previsti dall’articolo 3 della legge regionale 22 febbraio 1993, n. 7 (Attuazione regionale della L. 5 ottobre 1991, n. 317‘Interventi per l’innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese" e conseguenti modifiche ed integrazioni alle normative regionali vigenti per lo sviluppo delle piccole imprese e dell’artigianato).”.
6. La Regione assegna alla Provincia di Sondrio un contributo straordinario per l'attuazione di un programma integrato di sviluppo locale per la valorizzazione ed il recupero socio-economico del territorio della Valchiavenna. Il programma è approvato dalla Provincia di Sondrio entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il contributo è a copertura dei costi di investimento fino alla concorrenza di € 6.000.000,00. L'importo verrà  erogato in un'unica soluzione a seguito dell'approvazione del programma.
7. Per la concessione del contributo di cui al comma 6è autorizzata, per l'anno 2003, la spesa di € 6.000.000,00.
8. All'onere di € 6.000.000,00, di cui al comma 7, si provvede con le risorse stanziate all'UPB 2.3.10.1.3.18 "Potenziamento del sistema infrastrutturale" dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2003.
9. Per l'incremento delle attività  dell'ERSAF sono autorizzate, per l'anno 2003, le ulteriori spese di € 600.500,00 ed € 238.000,00, rispettivamente per le attività  di gestione e per il finanziamento del programma annuale di attività .
10. Alla spesa corrente di € 600.500,00 di cui al comma 9 si provvede per € 31.855,00 con l'utilizzo delle risorse stanziate all'UPB 2.3.4.4.2.34 "Gestione diretta delle politiche comunitarie di supporto al settore agricolo e agroalimentare" e per le restanti risorse mediante riduzione degli stanziamenti di competenza e di cassa di € 180.000,00 dell'UPB 2.3.4.3.2.33 "Sostegno ai processi di commercializzazione e promozione dei prodotti sui mercati nazionali ed esteri", di € 158.500,00 dell'UPB 2.3.4.2.2.31 "Il trasferimento e la condivisione dell'innovazione come fattore di competitività  aziendale", di € 50.000,00 dell'UPB 2.3.4.1.2.29 "Rafforzamento della competitività  delle filiere agricole ed agroalimentari" e di € 180.145,00 dell'UPB 2.3.4.6.2.38 "Protezione, sviluppo e gestione del territorio, del paesaggio rurale e delle superfici forestali" dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2003.
11. Alla spesa in capitale di € 238.000,00, di cui al comma 9, si provvede mediante riduzione per pari importo dello stanziamento di competenza e di cassa dell'UPB 2.3.4.1.3.30 "Rafforzamento della competitività  delle filiere agricole ed agroalimentari" dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2003.
12. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2003 sono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:
Alla funzione obiettivo 2.3.4 "Agricoltura", spesa corrente, la dotazione finanziaria di competenza e cassa dell'UPB 2.3.4.3.2.33 "Sostegno ai processi di commercializzazione e promozione dei prodotti sui mercati nazionali ed esteri" è ridotta, per l'esercizio finanziario 2003, di € 180.000,00;

Alla funzione obiettivo 2.3.4 "Agricoltura", spesa corrente, la dotazione finanziaria di competenza e cassa dell'UPB 2.3.4.2.2.31 "Il trasferimento e la condivisione dell'innovazione come fattore di competitività  aziendale" è ridotta, per l'esercizio finanziario 2003, di € 158.500,00;

Alla funzione obiettivo 2.3.4 "Agricoltura", spesa corrente, la dotazione finanziaria di competenza e cassa dell'UPB 2.3.4.1.2.29 "Rafforzamento della competitività  delle filiere agricole ed agroalimentari" è ridotta, per l'esercizio finanziario 2003, di € 50.000,00;

Alla funzione obiettivo 2.3.4 "Agricoltura", spesa corrente, la dotazione finanziaria di competenza e cassa dell'UPB 2.3.4.6.2.38 "Protezione, sviluppo e gestione del territorio, del paesaggio rurale e delle superfici forestali" è ridotta, per l'esercizio finanziario 2003, di € 180.145,00;

Alla funzione obiettivo 2.3.4 "Agricoltura", spesa corrente, la dotazione finanziaria di competenza e cassa dell'UPB 2.3.4.4.2.34 "Gestione diretta delle politiche comunitarie di supporto al settore agricolo e agroalimentare" è incrementata, per l'esercizio finanziario 2003, di € 568.645,00;

Alla funzione obiettivo 2.3.4 "Agricoltura", spesa in capitale, la dotazione finanziaria di competenza e cassa dell'UPB 2.3.4.1.3.30 "Rafforzamento della competitività  delle filiere agricole ed agroalimentari" è ridotta, per l'esercizio finanziario 2003, di € 238.000,00;

Alla funzione obiettivo 2.3.4 "Agricoltura", spesa in capitale, la dotazione finanziaria di competenza e cassa dell'UPB 2.3.4.4.3.35 "Rafforzamento della competitività  delle filiere agricole ed agroalimentari" è incrementata, per l'esercizio finanziario 2003, di € 238.000,00.
NOTE:
9. Si rinvia alla l.r. 5 aprile 1976, n. 8, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
10. Si rinvia alla l.r. 22 febbraio 1993, n. 7, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
11. Si rinvia alla l.r. 16 agosto 1993, n. 26, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
13. Si rinvia alla l.r. 5 gennaio 2000, n. 1, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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