LEGGE REGIONALE 3 giugno 2003 , N. 6

Norme per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti

(BURL n. 23, 1º suppl. ord. del 06 Giugno 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-06-03;6

Art. 8.
Norma finanziaria.
1. Alle spese per la promozione dell’associazionismo di cui all’articolo 2, per gli interventi regionali di cui all’articolo 4, commi 1, 2 e 3, per il monitoraggio dei prezzi e dei consumi di cui all’articolo 4, comma 4, e per i programmi di informazione e di educazione di cui all’articolo 5 si provvede con le somme stanziate all’UPB 2.3.10.9.2.332 "Sviluppo a rete dei servizi distributivi e commerciali" dello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2003.
2. Alle spese per il funzionamento del Comitato di cui all’articolo 3 si provvede con le somme stanziate all’UPB 5.0.2.0.1.184 "Spese postali, telefoniche e altre spese generali" dello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2003 e successivi.
3. All’autorizzazione delle altre spese previste dalla presente legge si provvederà con successivo provvedimento di legge.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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