Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali
(BURL n. 29, 1º suppl. ord. del 18 Luglio 2003 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-07-14;10
Art. 1.
Oggetto e finalità.
1. La presente legge, in armonia e nel rispetto del principio di coordinamento del sistema tributario nazionale, sancito dalla Costituzione, e dello Statuto regionale disciplina organicamente i tributi propri della Regione Lombardia e definisce i tributi compartecipati, perseguendo le seguenti finalità:
a) pariteticità tra amministrazione regionale e contribuente e centralità di quest’ultimo nel relativo rapporto tributario;
b) chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie;
c) tutela della buona fede e della posizione patrimoniale del contribuente regionale;
d) istituzione di organi e strumenti di garanzia per il contribuente regionale.
2. La presente legge definisce le competenze dell’Anagrafe tributaria regionale ed istituisce il Garante del contribuente regionale.
3. Sono istituiti e costituiscono tributi propri regionali, come disciplinati dal Titolo III:
a) l’imposta sulle concessioni per l’occupazione e l’uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato;