LEGGE REGIONALE
14 luglio 2003
, N. 10
Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali
(BURL n. 29, 1º suppl. ord. del 18 Luglio 2003 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-07-14;10
Art. 2.
Compiti dell’Anagrafe tributaria regionale.
1. L’Anagrafe tributaria regionale raccoglie e ordina, su scala regionale, i dati e le notizie risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce presentate agli uffici dell’amministrazione regionale e dai relativi accertamenti, nonché i dati e le notizie che possono comunque assumere rilevanza ai fini tributari.
2. L’Anagrafe tributaria regionale è costituita dal sistema di identificazione dei soggetti e dal sistema tributi regionali, così definiti:
a) il sistema di identificazione dei soggetti riguarda le persone fisiche e giuridiche di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 3. L’archivio delle persone fisiche viene aggiornato, garantendo l’unicità del codice fiscale come chiave identificativa dei soggetti, sulla base dei dati del Ministero dell’economia e delle finanze e delle informazioni dei comuni relative alla residenza e al decesso. L’archivio delle persone giuridiche utilizza dati del Ministero dell’economia e delle finanze, del registro delle imprese, nonché dei pubblici registri;
3. L’Anagrafe tributaria regionale conforma la propria attività ai principi contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 (Disposizioni relative all’anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti) e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia