LEGGE REGIONALE
14 luglio 2003
, N. 10
Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali
(BURL n. 29, 1º suppl. ord. del 18 Luglio 2003 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-07-14;10
Art. 4.
Comunicazioni all’Anagrafe tributaria regionale.
1. L’Anagrafe tributaria regionale riceve, con le modalità e nei termini fissati dall’articolo 7 del d.p.r. 605/1973 e successive modificazioni e integrazioni, i dati e le notizie inerenti i soggetti di cui all’articolo 3.
2. Gli strumenti di trasmissione delle comunicazioni di cui al comma 1 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
3. Ai fini dei controlli sulle dichiarazioni dei contribuenti, la Regione può richiedere a pubbliche amministrazioni, enti pubblici, organismi ed imprese, anche limitatamente a particolari categorie, di trasmettere all’Anagrafe tributaria regionale dati e notizie in loro possesso, motivandone la richiesta.
4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, indica i dati e le notizie che gli organi di gestione dell’amministrazione regionale devono trasmettere all’Anagrafe tributaria regionale e stabilisce modalità e termini per la trasmissione.
5. Gli obblighi di comunicazione previsti dal presente articolo riguardano i rapporti insorti e gli atti emessi successivamente all’entrata in vigore della presente legge, ovvero all’assunzione della deliberazione di cui al comma 4.
6. La Giunta regionale è autorizzata a sostenere gli oneri per l’impianto e la gestione di un sistema informativo per la gestione dei tributi regionali e locali e per la sua connessione al sistema di comunicazione di cui all’articolo 3, comma 153, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e relativi provvedimenti di attuazione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia