LEGGE REGIONALE
14 luglio 2003
, N. 10
Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali
(BURL n. 29, 1º suppl. ord. del 18 Luglio 2003 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-07-14;10
Art. 7.
Tutela delle persone e di altri soggetti e segreto d’ufficio.
1. Le notizie e i dati raccolti nell’Anagrafe tributaria regionale sono tenuti dalla competente struttura tributaria della Regione, nel rispetto dei principi generali fissati dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) per le finalità istituzionali relative alla gestione dei tributi regionali, come disciplinati dalla presente legge, e per fornire servizi o espletare funzioni direttamente connesse a tali finalità o per garantire il rispetto di obblighi di legge.(3)
2. Le notizie e i dati raccolti dall’Anagrafe tributaria regionale sono sottoposti al segreto d’ufficio. La direzione generale cui appartiene la competente struttura tributaria regionale ha facoltà di rendere pubbliche, senza riferimenti nominativi e in forma aggregata, statistiche ed elaborazioni relative ai dati di cui dispone.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia