LEGGE REGIONALE
14 luglio 2003
, N. 10
Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali
(BURL n. 29, 1º suppl. ord. del 18 Luglio 2003 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-07-14;10
Art. 8.
Oggetto e finalità.
1. Il presente Capo introduce nell’ordinamento tributario regionale i principi fissati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), adeguando al loro contenuto il sistema tributario regionale.
2. Le leggi e i regolamenti regionali che contengono disposizioni tributarie devono menzionarne l’oggetto nel titolo; la rubrica delle partizioni interne e dei singoli articoli deve menzionare l’oggetto delle disposizioni ivi contenute.
3. Le leggi e i regolamenti regionali che non hanno un oggetto tributario non possono contenere disposizioni di carattere tributario, fatte salve quelle strettamente inerenti alla materia oggetto della disciplina, con conseguente richiamo e modifica del relativo Capo del Titolo III.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia