LEGGE REGIONALE
14 luglio 2003
, N. 10
Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali
(BURL n. 29, 1º suppl. ord. del 18 Luglio 2003 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-07-14;10
(Principio di contraddittorio)
1. In coerenza con quanto disposto dall’articolo 6-bis della legge 212/2000, gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio finalizzato a consentire la possibilità di presentare, entro sessanta giorni, controdeduzioni o, a richiesta, di accedere o estrarre copia degli atti che compongono il fascicolo che ha determinato la predisposizione dello schema di atto preventivamente trasmesso al contribuente.
2. L’atto definitivo, adottato all’esito del contraddittorio tenendo conto delle osservazioni del contribuente e debitamente motivato rispetto a quelle non prese in considerazione, non può essere notificato prima del termine di cui al comma 1. Se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l’adozione dell’atto conclusivo o se fra la scadenza del termine assegnato per l’esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.
3. In deroga a quanto previsto al comma 1, non sussiste il diritto al contraddittorio:
a) p er gli atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati emessi con riferimento esclusivo alle violazioni rilevate dall’incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità della Regione e di seguito elencati:
1. i ruoli e le cartelle di pagamento, gli atti di cui agli articoli 50, comma 2, 77 e 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), ogni altro atto emesso dall’Agenzia delle entrate - Riscossione o dal concessionario della riscossione di cui all’articolo 20, ai fini del recupero delle somme loro affidate;
2. gli atti di intimazione emessi in relazione ai tributi gestiti direttamente dalla Regione di cui all’articolo 1, comma 3, nonché gli atti di intimazione emessi per decadenza dalla rateizzazione di cui all’articolo 91;
3. gli atti di accertamento e le ingiunzioni di cui all’articolo 90, per omesso, insufficiente o tardivo versamento e di irrogazione delle relative sanzioni per i tributi indicati all’articolo 1, comma 3, lettere a), c), d) e g);
b) per gli atti di pronta liquidazione emessi a seguito di controlli effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai dati in possesso della stessa amministrazione emessi con riferimento esclusivo al tributo di cui all’articolo 1, comma 3, lettera e)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia