LEGGE REGIONALE 14 luglio 2003 , N. 10

Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali

(BURL n. 29, 1º suppl. ord. del 18 Luglio 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-07-14;10

Art. 13.
Tutela dell’integrità patrimoniale.
1. Ove non diversamente disposto, l’obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione relativamente a rapporti fiscali inerenti il medesimo tributo anche su successivi periodi d’imposta.
2. È ammesso l’accollo del debito d’imposta altrui senza liberazione del contribuente originario.
3. Le disposizioni regionali in materia tributaria non possono stabilire termini di prescrizione oltre il limite ordinario fissato dal codice civile.
4. Nel caso in cui sia stato definitivamente accertato che l’imposta non era dovuta o era dovuta in misura inferiore rispetto a quella accertata, l’amministrazione regionale è tenuta a rimborsare il costo delle fideiussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento, la rateizzazione o il rimborso dei tributi.
5. L’obbligo di conservazione di atti e documenti, stabilito ai soli effetti tributari, non può eccedere il termine di dieci anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione.
6. La pubblicazione e ogni informazione relativa ai redditi tassati, previste dall’articolo 15 della legge 5 luglio 1982, n. 441 (Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti) nonché dall’articolo 28, comma 8, della legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale), nelle forme previste dalle medesime leggi, devono sempre comprendere l’indicazione dei redditi anche al netto delle relative imposte.
7. Con uno o più regolamenti, adottati secondo le competenze stabilite dallo Statuto, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo anche con riferimento alla disciplina relativa all’estinzione dell’obbligazione tributaria mediante compensazione fra i tributi regionali. La compensazione può, inoltre, avvenire ai sensi delle vigenti disposizioni di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni) e successive modificazioni e integrazioni. (6)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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