LEGGE REGIONALE
14 luglio 2003
, N. 10
Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali
(BURL n. 29, 1º suppl. ord. del 18 Luglio 2003 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-07-14;10
Art. 34.
Oggetto delle tasse e base imponibile.
1. Ai sensi dell’articolo 3, comma 143, lettera d), della L. 662/1996, come attuato dall’articolo 55 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), a decorrere dal periodo d’imposta relativo all’anno 1999, le tasse sulle concessioni regionali non si applicano agli atti e ai provvedimenti adottati dalla Regione nell’esercizio delle proprie funzioni o dagli enti cui le stesse funzioni sono conferite, come indicati nella tariffa approvata con decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell’art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall’art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158) e successive modificazioni e integrazioni, e disciplinati dalla presente legge.
2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, gli atti e i provvedimenti di cui al Titolo I, Igiene e Sanità, numero d’ordine 1, numero d’ordine 2, numero d’ordine 3, numero d’ordine 5, punto 1), di cui al Titolo II, Caccia e Pesca, numero d’ordine 15, numero d’ordine 16, numero d’ordine 17, numero d’ordine 18, numero d’ordine 19, come indicati dal d.lgs. 230/1991 e successive modificazioni e integrazioni, sono soggetti alle tasse sulle concessioni regionali secondo gli importi di tariffa indicati nella Tabella A allegata alla presente legge.
3. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui alla presente Sezione, le denunce di inizio attività, così come definite dall’articolo 19 della legge 241/1990 , e successive modificazioni e integrazioni, sono equiparate agli atti e provvedimenti di cui ai commi 1 e 2.
4. Gli atti per i quali sono dovute le tasse di concessione regionale sono privi di efficacia sino all’avvenuto pagamento delle tasse medesime.
5. Resta abrogata la lettera b) del comma 8 dell’articolo 45 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria) e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Le aziende agri-turistico venatorie di cui all’articolo 38 della l.r. 26/1993 sono soggette alle stesse tasse regionali previste per le aziende faunistico-venatorie, situate su territori non montani, di cui al numero 16 della tariffa annessa al d.lgs. 230/1991 .
7. L’importo della tassa di concessione regionale per l’appostamento fisso di caccia, di cui al numero d’ordine 15 della tariffa approvata con d.lgs. 230/1991 , come stabilito nell’allegata tabella A, è ridotto del 50 per cento per i titolari della relativa licenza di età superiore ai 65 anni e per i portatori di handicap fisico, di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e successive modificazioni e integrazioni.
8 bis. Ai sensi dell’articolo 55 del d.lgs. 446/1997 e dell’articolo 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge recante “Legge di semplificazione 2015 - Ambiti istituzionale e economico” i provvedimenti per la licenza d’esercizio venatorio, di cui al titolo II“caccia e pesca”, numero d’ordine 17 della tariffa approvata con d.lgs. 230/1991, di cui alla tabella A allegata alla presente legge, non sono soggetti al pagamento della tassa in occasione del rilascio della licenza agli interessati. Con decorrenza dalla stagione venatoria 2019-2020, è ridotta del 50 per cento la tassa annuale di rinnovo della licenza per l’esercizio venatorio rilasciata agli operatori espressamente autorizzati a collaborare all’attuazione dei piani di abbattimento della fauna selvatica o domestica inselvatichita di cui all’articolo 41, commi 3 e 5, della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria). Con decorrenza dalla stagione venatoria 2023-2024 sono esentati dal pagamento della tassa annuale di rinnovo della licenza per l’esercizio venatorio gli operatori di cui le guardie venatorie dipendenti dalle province si avvalgono per l’attuazione dei piani di abbattimento della fauna selvatica o domestica inselvatichita di cui all’articolo 41, commi 3 e 5, della l.r. 26/1993. Con decorrenza dalla stagione venatoria 2024-2025 sono esentati dal pagamento della tassa annuale di rinnovo della licenza per l’esercizio venatorio i conduttori di cani da traccia con cane abilitato al recupero degli ungulati feriti. L’esenzione matura i propri effetti a decorrere dalla stagione venatoria successiva a quella in cui è avvenuta l’effettiva individuazione degli operatori. (13)
NOTE:
13. Il comma è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. a) della l.r. 8 luglio 2015, n. 20 e successivamente modificato dall'art. 5, comma 1, lett. b) della l.r. 10 agosto 2018, n. 12. Il comma è stato ulteriormente modificato dall'art. 6, comma 1, lett. a) della l.r. 29 dicembre 2023, n. 9 e dall'art. 13, comma 1, lett. a) della l.r. 8 agosto 2024, n. 14.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia