LEGGE REGIONALE
14 luglio 2003
, N. 10
Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali
(BURL n. 29, 1º suppl. ord. del 18 Luglio 2003 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-07-14;10
Art. 37.
Sanzioni amministrative.
1. Chi esercita un’attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni regionali senza aver ottenuto il rilascio dell’atto stesso o assolta la relativa tassa di rilascio è soggetto alla sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore ad 103,00 euro.
2. Il pubblico ufficiale che emette atti soggetti a tasse sulle concessioni regionali senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo, secondo quanto previsto all’articolo 34, è punito con la sanzione amministrativa da 103,00 euro a 516,00 euro ed è tenuto altresì al pagamento del tributo medesimo, salvo regresso.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia