LEGGE REGIONALE 14 luglio 2003 , N. 10

Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali

(BURL n. 29, 1º suppl. ord. del 18 Luglio 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-07-14;10

Art. 39.
Soggetto passivo e presupposto d’imposta.
1. Al pagamento delle tasse automobilistiche regionali di cui all’articolo 38 sono tenuti coloro i quali, al momento della costituzione del presupposto d’imposizione, risultano essere obbligati al pagamento ai sensi dell'articolo 5, trentaduesimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, o a seguito dell'iscrizione nei Registri di Immatricolazione per i rimanenti veicoli nonché i soggetti che immettono sulla pubblica strada i ciclomotori di cui all’articolo 52 del d.lgs. 285/1992. (21)
2. Il presupposto d’imposta si costituisce il primo giorno di ciascun periodo d’imposta come stabilito all’articolo 40. (22)
3. In sede di prima immatricolazione del veicolo si presume obbligato al pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà il soggetto intestatario della carta di circolazione. La medesima presunzione opera nel caso di omessa trascrizione al PRA dell’atto di p roprietà a seguito di prima immatricolazione del veicolo.
3 bis. Coloro che risultano essere intestatari di un veicolo nei registri di immatricolazione, ai sensi dell'articolo 94, commi 1 e 4 bis, del d.lgs. 285/1992, nonché degli articoli 247 e 247 bis del relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), sono tenuti al pagamento della tassa automobilistica se risultano proprietari del medesimo veicolo a seguito di esibizione, ai competenti uffici regionali, di atto di data certa da parte del venditore attestante il trasferimento di proprietà non trascritto al PRA.(23)
NOTE:
22. Vedi ordinanza Corte costituzionale n. 242/2018. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi