LEGGE REGIONALE 14 luglio 2003 , N. 10

Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali

(BURL n. 29, 1º suppl. ord. del 18 Luglio 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-07-14;10

Art. 41.
Tariffario regionale e determinazione del tributo.
1. È istituito il tariffario regionale della tassa automobilistica regionale di proprietà e della tassa di circolazione regionale, secondo la tabella approvata con provvedimento del dirigente della competente struttura regionale.(29)
2. Gli importi delle tasse automobilistiche indicati nella tabella di cui al comma 1 possono essere variati, con legge regionale, entro il 31 ottobre di ciascun anno con effetti dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre. Qualora la Regione non provveda entro il predetto termine si intende prorogata la misura vigente. Entro il 15 dicembre di ogni anno, la struttura regionale preposta comunica il tariffario a tutti i soggetti tenuti ad applicarlo.(30)
3. Il tributo è dovuto secondo quanto stabilito nel tariffario regionale come disciplinato nella tabella di cui al comma 1. La tassa è determinata su base annuale, ove non stabilita in misura fissa, moltiplicando l’importo della tariffa relativa al veicolo per la base imponibile come riportata sulla carta di circolazione del veicolo stesso. (31)
4. La Regione costituisce il ruolo delle tasse automobilistiche regionali. Le operazioni di gestione del ruolo e le procedure di riscossione sono fondate sul codice fiscale dei soggetti di cui agli articoli 38 e 39 e sulla targa del veicolo.
5. Il ruolo regionale delle tasse automobilistiche coordina i propri flussi informativi con quelli delle altre regioni e province autonome al fine di realizzare un archivio nazionale delle informazioni contenute nei sistemi informativi regionali.
6. La Giunta regionale è autorizzata a emanare le disposizioni necessarie alla realizzazione del protocollo d’intesa in materia di tassa automobilistica previsto dall’articolo 5, commi 1 e 2, del decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1998, n. 418 (Regolamento recante norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali).
6 bis. Nel caso di modifiche agli importi della tassa automobilistica disposte con legge statale, il dirigente dalla competente struttura regionale provvede ad adeguare la tabella di cui al comma 1.(32)
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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