LEGGE REGIONALE 14 luglio 2003 , N. 10

Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali

(BURL n. 29, 1º suppl. ord. del 18 Luglio 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-07-14;10

Art. 47.
Targhe prova.
1. Le targhe prova sono rilasciate previo pagamento della tassa dovuta per l’intero anno solare.
2. Gli importi da corrispondere sono così determinati:
a) 210,00 euro, targhe prova per autoveicoli e rimorchi;
b) 32,00 euro, targhe prova per i motocicli;
c) 20,00 euro, targhe prova per i ciclomotori.
3. È abolita la tassa sulle targhe prova per gli autoscafi a far data dal 1º gennaio 2000.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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