LEGGE REGIONALE 14 luglio 2003 , N. 10

Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali

(BURL n. 29, 1º suppl. ord. del 18 Luglio 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-07-14;10

Art. 49 bis
(Accordi con enti locali e amministrazioni statali per la realizzazione di misure di contrasto all’evasione della tassa automobilistica)(74)
1. Al fine di contrastare l'evasione della tassa automobilistica e dell'imposta provinciale di trascrizione di cui agli articoli 52 e 56 del d.lgs. 446/1997, nonché di favorire il recupero delle sanzioni previste per le infrazioni alle disposizioni del d.lgs. 285/1992, commesse dai soggetti indicati all'articolo 39, la Regione può stipulare accordi con le associazioni rappresentative dei comuni e delle province o direttamente con singoli comuni o province o con la Città metropolitana di Milano ovvero con i loro consorzi o con le società dagli stessi interamente partecipate per lo scambio di informazioni inerenti alla circolazione dei veicoli sul territorio lombardo. Il rilevamento della circolazione stradale può essere effettuato anche attraverso un sistema di lettura targhe integrato al Sistema di Controllo Nazionale Targhe e Transiti (SCNTT) di cui alle linee di indirizzo emanate dal Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato.(75)
2. Gli accordi di cui comma 1 prevedono le modalità di scambio, anche in tempo reale, delle informazioni relative alla banca dati della tassa automobilistica e le informazioni anagrafiche di cui gli enti locali sono in possesso, al fine di individuare i veicoli circolanti per i quali non sia stato effettuato il pagamento della tassa automobilistica e siano state rilevate violazioni al d.lgs. 285/1992. I medesimi accordi disciplinano le modalità di attribuzione agli enti locali delle sanzioni tributarie, di competenza della Regione, riscosse a seguito delle attività di cui al comma 4.
3. Gli accordi di cui al comma 1 prevedono, inoltre, le modalità di scambio anche bilaterale di informazioni finalizzate al contrasto della circolazione dei veicoli gravati da fermo amministrativo annotato al pubblico registro automobilistico (PRA) ai sensi dell’articolo 86 del d.p.r. 602/1973 e con le modalità del decreto ministeriale 7 settembre 1998, n. 503 (Regolamento recante norme in materia di fermo amministrativo di veicoli a motore ed autoscafi, ai sensi dell’articolo 91-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 602, introdotto con l'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30) e al recupero delle conseguenti sanzioni previste dall’articolo 214 del d.lgs. 285/1992.
4. La Regione provvede annualmente a rendere disponibili agli enti locali, competenti al controllo della circolazione stradale, gli elenchi delle targhe relative ai veicoli per i quali risulti il mancato pagamento della tassa automobilistica nei tre anni precedenti e ai veicoli per i quali non si sia conclusa la procedura disciplinata dall’articolo 96 del d.lgs. 285/1992. In tali ipotesi, nel caso di controllo stradale effettuato dagli agenti della polizia locale ovvero con sistemi o apparecchi in grado di documentare, in modalità automatica mediante registrazioni fotografiche o video, le infrazioni al d.lgs. 285/1992, gli enti competenti rendono disponibili alla Regione, secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3, le informazioni relative all’eventuale circolazione di veicoli la cui targa risulti nei predetti elenchi. I medesimi enti trasmettono alla Regione, ai fini della verifica dei presupposti per il pagamento della tassa automobilistica, gli esiti dei controlli su strada effettuati su veicoli con targa estera per i quali siano applicabili gli articoli 132 e 134 del d.lgs. 285/1992.
5. Per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo, nonché per contrastare il fenomeno della circolazione dei veicoli con targa estera che non sono in regola con le disposizioni dell’articolo 40, comma 5, della presente legge e dell’articolo 132 del d.lgs. 285/1992, la Regione trasmette gli elenchi di cui al comma 3, nonché l’elenco dei veicoli con targa estera non in regola con il pagamento della tassa automobilistica al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento fiscalità locale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento trasporti terrestri, al Ministero dell’Interno e alla Guardia di Finanza. Con le amministrazioni di cui al primo periodo possono essere definite, mediante accordi, le modalità di trasmissione telematica dei predetti elenchi e di ogni altra informazione utile, nonché le misure idonee all’individuazione e identificazione dei soggetti tenuti al pagamento della tassa automobilistica o alle prescrizioni di cui all’articolo 80, comma 14, del d.lgs. 285/1992. Per le finalità di cui all’ultimo periodo del comma 1 le parti definiscono le modalità di adesione al protocollo d’intesa per il collegamento con la banca dati del SCNTT.(76)
6. La Regione provvede ad aggiornare la banca dati della tassa automobilistica e a inoltrare al PRA le conseguenti informazioni per l’aggiornamento del medesimo pubblico registro automobilistico, che costituisce ruolo della tassa automobilistica ai sensi dell’articolo 38, nonché per il recupero dell’imposta provinciale di trascrizione eventualmente dovuta.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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