LEGGE REGIONALE 14 luglio 2003 , N. 10

Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali

(BURL n. 29, 1º suppl. ord. del 18 Luglio 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-07-14;10

Art. 50.
Finalità del tributo.(77)
1. Le disposizioni contenute nella presente sezione, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 3, commi da 24 a 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), di seguito indicata, agli effetti della presente sezione, come “legge statale”, e in coerenza con le disposizioni della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) sono finalizzate:
a) a favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero dagli stessi di materia prima e di energia;
b) a regolamentare l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, il contenzioso amministrativo e quanto non previsto dalla legge statale, in relazione al tributo speciale istituito dall’articolo 3, comma 24, della stessa legge statale;
b bis) a stabilire, come previsto all’articolo 3, comma 30, della legge 549/1995, le modalità di ripartizione della quota parte del gettito del tributo spettante ai comuni da destinare alla realizzazione degli interventi di cui al secondo periodo del comma 27 dell’articolo 3 della legge 549/1995;(78)
c) (79)
d) (80)
1 bis. Il gettito derivante dall'applicazione del tributo è destinato alle finalità previste dal comma 27 dell'articolo 3 della legge 549/1995 secondo quanto disposto dall'articolo 2, commi 5 e 6, della legge regionale 26 maggio 2016, n. 14 (Legge di semplificazione 2016).(81)
1 ter. A decorrere dall’anno d’imposta 2018, le risorse di cui alla lettera b bis) del comma 1 sono assegnate ai comuni di cui al secondo periodo del comma 27 dell’articolo 3 della legge 549/1995 per una quota pari al 10 per cento dell’ammontare complessivo del tributo riscosso. La Giunta regionale stabilisce le modalità di ripartizione di tale quota fra i comuni sulla base dei criteri generali definiti al comma 30 dell’articolo 3 della legge 549/1995, differenziandola a seconda dell’effettiva ubicazione degli impianti, delle diverse tipologie impiantistiche e dei quantitativi dei rifiuti ad essi conferiti.(82)
1 quater. Ai fini della ripartizione di cui al comma 1 ter sono considerati le discariche e gli impianti di cui al comma 1 dell’articolo 51 presso i quali sono conferiti i rifiuti oggetto del tributo.(82)
NOTE:
77. L'articolo è stato sostituito dall'art. 7, comma 1, lett. a), della l.r. 31 luglio 2007, n. 18. Torna al richiamo nota
78. La lettera è stata aggiunta dall'art. 5, comma 1, lett. s) della l.r. 10 agosto 2018, n. 12. Torna al richiamo nota
79. La lettera è stata abrogata dall'art. 2, comma 1, lett. c) della l.r. 26 maggio 2016, n. 14. Torna al richiamo nota
80. La lettera è stata abrogata dall'art. 5, comma 3, lett. a) della l.r. 8 agosto 2016, n. 22. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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