LEGGE REGIONALE 14 luglio 2003 , N. 10

Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali

(BURL n. 29, 1º suppl. ord. del 18 Luglio 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-07-14;10

Art. 51.
Oggetto del tributo.(84)
1. Fatte salve le esclusioni previste agli articoli 185 e 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), il tributo speciale si applica ai rifiuti, compresi i fanghi palabili, conferiti in discarica, così come definiti dagli articoli 183 e 184 del d.lgs. 152/2006e ai rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero energetico o comunque classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante l’operazione D10.(85)
2. Le autorizzazioni per la gestione delle discariche e degli impianti di cui al comma 1, le aree che identificano l'esatta ubicazione di tali discariche e impianti e le eventuali modifiche sono inserite, a cura dell’ente competente al rilascio dell’autorizzazione ed entro trenta giorni dal rilascio, nell’applicativo Catasto Georeferenziato impianti Rifiuti, C.G.R. web. Dell’inserimento è data notizia alla struttura regionale competente in materia di tributi e all’ufficio regionale competente in materia di pianificazione dei rifiuti.(86)
NOTE:
84. L'articolo è stato sostituito dall'art. 7, comma 1, lett. a), della l.r. 31 luglio 2007, n. 18. Torna al richiamo nota
85. Il comma è stato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. f) della l.r. 26 maggio 2016, n. 14. Torna al richiamo nota
86. Il comma è stato sostituito dall'art. 5, comma 1, lett. u) della l.r. 10 agosto 2018, n. 12. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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