LEGGE REGIONALE 14 luglio 2003 , N. 10

Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali

(BURL n. 29, 1º suppl. ord. del 18 Luglio 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-07-14;10

Art. 54.
Modalità di versamento del tributo.
1. Il tributo è versato dai soggetti passivi, così come individuati all’articolo 52, entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito, secondo le modalità stabilite con provvedimento del dirigente della competente struttura tributaria. Tale provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).
1 bis. A decorrere dal primo trimestre 2022, il versamento del tributo è effettuato esclusivamente tramite la piattaforma denominata pagoPa di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale). (104)
1 ter. A decorrere dal versamento dovuto per il terzo trimestre 2022, la competente struttura tributaria della Regione rende disponibili i bollettini di pagamento ad importo predeterminato derivante dall’aggiornamento mensile dei dati acquisiti tramite l’applicativo Osservatorio Rifiuti Sovraregionale (O.R.SO.) predisposto e gestito dall’Osservatorio regionale sui rifiuti di cui all’articolo 18, comma 3, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche). Le modalità di versamento sono definite con il provvedimento di cui al comma 1.(104)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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