LEGGE REGIONALE
14 luglio 2003
, N. 10
Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali
(BURL n. 29, 1º suppl. ord. del 18 Luglio 2003 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-07-14;10
Art. 57.
Sanzioni.
1. Per l’omessa o infedele registrazione delle operazioni di conferimento in discarica, previste dall’articolo 190 del d.lgs. n. 152/2006, si applica la sanzione amministrativa tributaria da due a quattro volte il tributo relativo all’operazione, ferme restando le sanzioni stabilite per le violazioni di altre norme.(116)
2. Per l’omesso o tardivo versamento del tributo dovuto, oltre al pagamento del tributo evaso, si applicano la sanzione amministrativa tributaria del trenta per cento dell’importo non versato e gli interessi moratori, nella misura fissata per l’interesse legale, a decorrere dal giorno in cui il tributo è divenuto esigibile.
3. La presentazione della dichiarazione oltre il termine stabilito all’articolo 55, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa tributaria da 51,65 euro a 258,23 euro.
4. L’omissione della dichiarazione e la presentazione di essa con indicazioni infedeli sono punite con la sanzione amministrativa tributaria da 103,29 euro a 516,46 euro.
5. Fermi restando l’applicazione della disciplina sanzionatoria per violazione della normativa sullo smaltimento dei rifiuti di cui al d.lgs. n. 152/2006 e l’obbligo di procedere alla bonifica e alla rimessa in pristino dell’area, i soggetti individuati nell’articolo 52, commi 2 e 3, sono tenuti al pagamento del tributo determinato ai sensi della presente legge, degli interessi moratori nella misura dell’interesse legale, e di una sanzione amministrativa tributaria pari a tre volte l’ammontare del tributo medesimo.(117)
6. Per i soggetti individuati nell’articolo 52, commi 2 e 3, si applicano, altresì, le sanzioni amministrative tributarie previste ai commi 1 e 5.
7. I soggetti interessati possono estinguere la controversia mediante il pagamento, da effettuarsi entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, di una somma pari alle sanzioni amministrative tributarie applicate ridotte di un terzo, oltre all’ammontare del tributo, se dovuto, e degli interessi moratori.
8. Nel caso delle violazioni individuate ai commi 5 e 6 non si applicano le misure indicate al comma 7.
9. Nel caso in cui i soggetti obbligati ostacolino, in qualunque modo, agli aventi diritto l’espletamento delle facoltà previste all’articolo 56, comma 1, si applica a loro carico la sanzione amministrativa da 516,00 euro a 5.164,00 euro.
10. Per quanto previsto al comma 9, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia