LEGGE REGIONALE
14 luglio 2003
, N. 10
Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali
(BURL n. 29, 1º suppl. ord. del 18 Luglio 2003 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-07-14;10
Art. 61.
Soggetto passivo.
1. La tassa regionale per il diritto allo studio universitario è versata dagli studenti in un’unica soluzione alle università e agli istituti di cui all’articolo 60, i quali provvedono all’immatricolazione e all’iscrizione degli studenti previa riscossione del tributo, secondo le modalità definite dalla Regione con atto convenzionale. La medesima convenzione disciplina le modalità di rimborso di cui al comma 2. (120)
2. La tassa regionale per il diritto allo studio universitario viene rimborsata agli studenti che sono in possesso dei requisiti richiesti per concorrere all’assegnazione dei benefici a concorso e che non ne sono risultati beneficiari. (121)
3. Il soggetto che, ai fini dell’ottenimento dell’agevolazione di cui al comma 2, renda dichiarazioni mendaci o produca documenti falsi, oltre a dover versare il tributo dovuto e la sanzione amministrativa tributaria di cui all’articolo 86, comma 1, decade dal beneficio ed incorre nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia