LEGGE REGIONALE
14 luglio 2003
, N. 10
Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali
(BURL n. 29, 1º suppl. ord. del 18 Luglio 2003 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-07-14;10
Art. 62.
1. L’importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario è fissato in euro 100,00 e può essere variato con decorrenza dal 1º gennaio dell’anno successivo a quello di entrata in vigore della legge regionale che ne ha determinato la misura, con effetti dall’anno accademico successivo a quello in corso alla medesima data.
NOTE:
122. L’articolo è stato sostituito dall'art. 8, comma 1, lett. d) della l.r. 13 dicembre 2004, n. 33.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia