LEGGE REGIONALE 14 luglio 2003 , N. 10

Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali

(BURL n. 29, 1º suppl. ord. del 18 Luglio 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-07-14;10

Art. 63.
Accertamento, liquidazione e rimborso della tassa (125) .
1. All’accertamento, liquidazione e rimborso della tassa per il diritto allo studio universitario provvede la competente struttura tributaria regionale, salvo quanto previsto dall’art. 61 comma 1. (126)
1-bis. Il gettito della tassa regionale per il diritto allo studio universitario di cui all’articolo 60è interamente devoluto all’erogazione di borse di studio e prestiti d’onore, come previsto dall’articolo 3, comma 23, della legge n. 549/1995 . (127)
1-ter. Nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale di cui all’articolo 7, comma 7, del d.lgs. 68/2012, e comunque fino all’entrata in vigore di una normativa statale di settore specificamente riferita agli interventi per il diritto allo studio delle università telematiche di cui all’articolo 26, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)), i proventi derivanti dalla riscossione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario da parte delle medesime università sono corrisposti alla Regione e da questa utilizzati per l’avvio, a decorrere dall’anno accademico 2025/2026, di una sperimentazione di durata triennale fino all’anno accademico 2027/2028 consistente nell’erogazione di misure di sostegno economico a domanda individuale attribuite a concorso a favore dei relativi studenti inerenti alle fattispecie di cui all’articolo 2, comma 5, lettere a), b) ed e), del d.lgs. 68/2012, al fine di promuovere l’accesso e la frequenza al sistema universitario telematico e il conseguimento del pieno successo formativo entro la durata legale del corso.(128)
1-quater. La Giunta regionale, in coerenza con gli obiettivi del piano regionale di sviluppo e dei suoi aggiornamenti e con la deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 5, comma 2, della legge regionale 13 dicembre 2004, n. 33 (Norme sugli interventi regionali per il diritto allo studio), definisce annualmente in relazione alla disposizione di cui al comma 1-ter:(128)
a) i criteri per la determinazione delle risorse finanziarie da destinare alla sperimentazione;
b) i requisiti di condizione economica e di merito per l’accesso alle prestazioni;
c) l’entità della prestazione da riconoscere agli studenti.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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