LEGGE REGIONALE 14 luglio 2003 , N. 10

Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali

(BURL n. 29, 1º suppl. ord. del 18 Luglio 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-07-14;10

Art. 63.
Accertamento, liquidazione e rimborso della tassa (123) .
1. All’accertamento, liquidazione e rimborso della tassa per il diritto allo studio universitario provvede la competente struttura tributaria regionale, salvo quanto previsto dall’art. 61 comma 1. (124)
1-bis. I proventi derivanti dalla riscossione del tributo di cui all’articolo 60 sono assegnati alla Regione e da questa impiegati per la predisposizione di azioni di sostegno economico agli studenti, volte ad agevolare il conseguimento del titolo di studio entro la durata legale del corso frequentato. (125)
NOTE:
123. La rubrica è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. l) della l.r. 24 marzo 2004, n. 5. Torna al richiamo nota
124. Il comma è stato modificato dall'art. 8, comma 1, lett. e) della l.r. 13 dicembre 2004, n. 33. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi