LEGGE REGIONALE
14 luglio 2003
, N. 10
Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali
(BURL n. 29, 1º suppl. ord. del 18 Luglio 2003 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-07-14;10
Art. 77 quater
1. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 4, comma 5, della legge regionale 21 ottobre 2013, n. 8 (Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico), a decorrere dal 1° gennaio 2020, a valere per il triennio 2020 - 2022, sono soggetti all’aliquota IRAP di cui all’articolo 16 del d.lgs. 446/1997, ridotta dello 0,92 per cento, gli esercizi che provvedano volontariamente, entro il 31 dicembre dell’anno precedente quello a cui si riferisce l’agevolazione, alla completa disinstallazione degli apparecchi da gioco di cui all’articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) nei locali in cui si svolge l’attività.
2. L’agevolazione di cui al comma 1 opera nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti ‹de minimis›, previa adozione di apposito provvedimento autorizzativo alla fruizione del beneficio indicante la relativa decorrenza.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2020, a valere per il triennio 2020-2022, gli esercizi nei quali risultino installati apparecchi da gioco di cui all’articolo 110, comma 6, del r.d. n. 773/1931, sono soggetti all’aliquota IRAP di cui all’articolo 16 del d.lgs. n. 446/1997, aumentata dello 0,92 per cento.
4. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità applicative delle disposizioni di cui al presente articolo.
5. Dall’applicazione del presente articolo per il triennio 2020-2022 al titolo 1 ‹Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa› - Tipologia 1.0101 ‹Imposte, tasse e proventi assimilati› sono previste complessivamente maggiori entrate per euro 612.000,00 annui ad esito delle compensazioni dei minori introiti derivanti dall’applicazione dell’agevolazione fiscale ai sensi del comma 1 e dei maggiori introiti derivanti dalla maggiorazione applicata ai sensi del comma 3.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia