LEGGE REGIONALE
14 luglio 2003
, N. 10
Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali
(BURL n. 29, 1º suppl. ord. del 18 Luglio 2003 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-07-14;10
Art. 78 bis
1. In coerenza con il principio di territorialità delle risorse fiscali affermato dall’articolo 119 della Costituzione e in conformità di quanto previsto dall’articolo 24 del d.lgs. 446/1997, le somme dovute a seguito delle attività di controllo, liquidazione delle dichiarazioni e accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e contenzioso tributario, espletate secondo le modalità di gestione dell’imposta previste all’articolo 80, sono riscosse direttamente dalla Regione.
2. Le somme di cui al comma 1 comprendono gli importi dovuti a titolo d’imposta, interessi e sanzioni, con esclusione di quelle applicate in caso di concorso formale e di violazioni continuate rilevanti ai fini dell’imposta regionale e di altri tributi erariali.
3. Le modalità di attuazione di quanto disposto dal presente articolo sono stabilite con apposita convenzione con l’Agenzia delle entrate o nell’ambito della Convenzione prevista dall’articolo 80, comma 1, lettera b).
NOTE:
164. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. a), della l.r. 28 dicembre 2007, n. 33.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia