LEGGE REGIONALE 14 luglio 2003 , N. 10

Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali

(BURL n. 29, 1º suppl. ord. del 18 Luglio 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-07-14;10

Art. 80.
Gestione dell’imposta.
1. La gestione delle attività di cui al comma 1 dell’articolo 75, per l’espletamento in tutto o in parte, dell’attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell’imposta, nonché delle attività di constatazione delle violazioni, del contenzioso e dei rimborsi può avvenire, su determinazione della Giunta regionale, ricorrendo in via alternativa ad una delle seguenti modalità:
a) tramite i servizi e le procedure esistenti nell’ambito della struttura organizzativa regionale;
b) mediante stipula di convenzioni con il Ministero dell’economia e delle finanze;
c) mediante l’affidamento a terzi, previa gara ad evidenza pubblica.
2. La Giunta regionale è autorizzata a determinare, con apposito provvedimento, in merito alla stipulazione delle convenzioni di cui alla lettera b) del comma 1.
3. Ove non diversamente disposto dalla presente legge, in materia di aliquote e per le modalità di applicazione nonché per i termini di versamento e quant’altro inerente alla gestione dell’IRAP si osservano le disposizioni del d.lgs. 446/1997 e successive modificazioni e integrazioni.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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