LEGGE REGIONALE 14 luglio 2003 , N. 10

Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali

(BURL n. 29, 1º suppl. ord. del 18 Luglio 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-07-14;10

Art. 87.
Procedimento di irrogazione delle sanzioni.
1. Ove non diversamente disposto, per le modalità di irrogazione delle sanzioni inerenti i tributi di cui al Titolo III si applicano le disposizioni previste dagli articoli 18, 19 e 20 del d.lgs. 173/2024. (193)
2. Nella determinazione delle sanzioni amministrative, anche tributarie, fissate dalla legge tra un limite minimo e un limite massimo, si ha riguardo alla gravità della violazione, all’opera svolta dal trasgressore per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche e sociali. Ove non diversamente stabilito si applicano le disposizioni recate dagli articoli 7 e 13 del d.lgs. 173/2024. (194)
3. L’atto con cui si irroga la sanzione deve motivare la graduazione della medesima secondo quanto previsto al comma 2.
NOTE:
193. Il comma è stato modificato dall'art. 4, comma 1, lett. r) della l.r. 30 dicembre 2025, n. 20. Torna al richiamo nota
194. Il comma è stato modificato dall'art. 4, comma 1, lett. s) della l.r. 30 dicembre 2025, n. 20. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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