LEGGE REGIONALE
14 luglio 2003
, N. 10
Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali
(BURL n. 29, 1º suppl. ord. del 18 Luglio 2003 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-07-14;10
Art. 93.
Tutela giurisdizionale.
1. Le controversie concernenti i tributi regionali di cui alla presente legge appartengono alla giurisdizione delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria). (210)
2. Il ricorso davanti la competente corte di giustizia tributaria di primo grado deve essere proposto entro sessanta giorni dalla notificazione dell’atto che si intende impugnare e, comunque, nei termini stabiliti dalla normativa statale di riferimento di cui al comma 1, se dalla stessa diversamente determinati, con le modalità indicate negli articoli da 64 a 67 del d.lgs. 175/2024. (211)
3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non è ammesso il ricorso in via amministrativa al Presidente della Giunta regionale avverso gli atti di cui all’articolo 65 del d.lgs. 175/2024, inerenti alle controversie relative ai tributi regionali conferiti. (212)
3 bis. Le disposizioni di cui all’articolo 11, comma 1 bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 trovano applicazione in relazione ai tributi regionali secondo quanto previsto al medesimo articolo 11, nonché trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria), per gli atti impositivi di cui all'articolo 90, commi 5 e 5 bis, della presente legge.(213)
NOTE:
211. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. m) della l.r. 24 marzo 2004, n. 5 e ulteriormente modificato dall'art. 4, comma 1, lett. z) della l.r. 30 novembre 2025, n. 20. 

212. Il comma è stato modificato dall'art. 4, comma 1, lett. aa) della l.r. 30 dicembre 20251, n. 20. 

213. Il comma è stato aggiunto dall'art. 6, comma 1, lett. g) della l.r. 10 agosto 2017, n. 22e successivamente modificato dall'art. 5, comma 1, lett. h) numero 1) della l.r. 28 dicembre 2018, n. 24. 

214. Il comma è stato abrogato dall'art. 5, comma 1, lett. h) numero 2) della l.r. 28 dicembre 2018, n. 24. 

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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