LEGGE REGIONALE 29 settembre 2003 , N. 17

Norme per il risanamento dell’ambiente, bonifica e smaltimento dell’amianto

(BURL n. 40, 1º suppl. ord. del 03 Ottobre 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-09-29;17

Art. 1 ter
Iniziative per la rimozione dell’amianto.(5)
1. In attuazione del primo periodo del comma 2 bis dell’articolo 1, la Regione prevede incentivi, anche in forma di contributi in capitale a fondo perduto, finalizzati alla rimozione di manufatti contenenti amianto e, nei casi stabiliti con deliberazione della Giunta regionale ai sensi del comma 2, al conseguente ripristino dei manufatti.(6)
2. Con una o più deliberazioni della Giunta regionale sono stabiliti criteri, termini, modalità, tipologie di incentivi e categorie di beneficiari ai fini dell’ammissione agli incentivi di cui al comma 1 e della presentazione delle relative domande, da parte degli enti o anche dei soggetti privati che vi possono accedere.
3. Agli incentivi di cui al comma 1, come specificati ai sensi dei commi 1 e 2, si applica quanto previsto all’articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell’Unione europea).(7)
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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