LEGGE REGIONALE 29 settembre 2003 , N. 17

Norme per il risanamento dell’ambiente, bonifica e smaltimento dell’amianto

(BURL n. 40, 1º suppl. ord. del 03 Ottobre 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-09-29;17

Art. 2.
Bonifica di piccoli quantitativi di amianto.
1. In osservanza del D.P.R. 8 agosto 1994 sono erogati contributi a fondo perduto ai comuni per il risanamento dell’ambiente mediante bonifica e smaltimento di piccole quantità di amianto, ovvero inferiori a metri quadrati trenta e a chilogrammi quattrocentocinquanta.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, d’intesa con la competente commissione consiliare in sede di prima approvazione, approva il documento tecnico concernente il piano di lavoro per le opere di bonifica di cui al comma 1.
3. I comuni istituiscono un catasto dei siti da bonificare, individuando e censendo all’interno del proprio territorio l’esistenza di micro discariche di amianto; il censimento è effettuato anche con l’ausilio dell’ASL e dell’ARPA.
4. I comuni promuovono iniziative di informazione e coinvolgimento della popolazione sui problemi causati dall’amianto.
4 bis. I comuni, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente per le imprese che si occupano di smaltimento e rimozione dell’amianto, possono stipulare convenzioni con le imprese di ritiro e smaltimento dei rifiuti al fine della raccolta in sicurezza di piccoli quantitativi di rifiuti contenenti amianto.(8)
5. In attuazione dell’articolo 1, la Regione prevede contributi da erogare alle seguenti categorie:
a) soggetti privati, per la bonifica di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto provenienti da edifici adibiti ad abitazione civile e relative pertinenze ed edifici o impianti di attività artigianali di tipo familiare;
b) comuni, per la bonifica e lo smaltimento di rifiuti contenenti amianto abbandonati in aree pubbliche.
6. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti:
a) i criteri e le priorità per l’ammissione ai contributi;
b) i termini e le modalità per la presentazione delle domande per accedere ai contributi;
c) le modalità di erogazione dei contributi e la spesa massima ammessa per ogni singolo intervento;
d) i criteri per la determinazione dell’ammissibilità dei contributi;
e) i termini del bando per individuare le aziende convenzionate che espletano il servizio di bonifica e smaltimento di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto presso i soggetti privati e i comuni beneficiari dei contributi;
f) i criteri per l’eventuale revoca dei contributi.
7. I fondi sono ripartiti tra i comuni, singoli o associati, che abbiano adottato il proprio piano di lavoro, in conformità con le previsioni del documento di cui al comma 2, per bonificare piccole quantità di amianto, fino ad un massimo del 30% della spesa ritenuta ammissibile e per un numero minimo di interventi previsto nel bando di gara di cui al comma 6, lettera e).
8. I comuni espletano le attività di propria competenza relative alla bonifica di aree pubbliche, nonché quelle relative alle richieste di contributo presentate negli uffici comunali dai soggetti privati.
9. Per le verifiche di competenza sugli interventi oggetto del contributo, le ASL fanno riferimento al documento tecnico concernente il piano di lavoro di cui al comma 2.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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