LEGGE REGIONALE
29 settembre 2003
, N. 17
Norme per il risanamento dell’ambiente, bonifica e smaltimento dell’amianto
(BURL n. 40, 1º suppl. ord. del 03 Ottobre 2003 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-09-29;17
Art. 5.
Registri.
1. Entro trenta giorni dall’approvazione del PRAL, presso ogni ASL competente per territorio sono istituiti i seguenti registri:
3. Sono delegati alle ASL la raccolta dei dati riguardanti le imprese ed i relativi addetti che utilizzano indirettamente l’amianto nei processi produttivi, eseguono bonifiche a manufatti ed a strutture contenenti amianto e svolgono attività di smaltimento dello stesso materiale, nonché il censimento dei siti contenenti amianto di cui alla legge 257/1992 . Le suddette imprese trasmettono all’ASL nel cui territorio hanno sede legale o, per gli impianti fissi, all’ASL nel cui territorio è situata l’unità produttiva, la relazione di cui all’articolo 9 della legge 257/1992 . La relazione è annuale e deve essere trasmessa entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, anche se a tale data siano cessate le attività soggette all’obbligo di relazione.
4. E' abrogato l'articolo 4, comma 58 sexies, della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59')(12).
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia