LEGGE REGIONALE
29 settembre 2003
, N. 17
Norme per il risanamento dell’ambiente, bonifica e smaltimento dell’amianto
(BURL n. 40, 1º suppl. ord. del 03 Ottobre 2003 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-09-29;17
Art. 6.
Obblighi dei proprietari.
1. Al fine di conseguire il censimento completo dell’amianto presente sul territorio regionale ai sensi dell’articolo 12 della legge 257/1992 , i soggetti pubblici e i privati proprietari sono tenuti a:
a) per edifici, impianti o luoghi nei quali vi è presenza di amianto o di materiali contenenti amianto, a comunicare tale presenza all’ASL competente per territorio, qualora non già effettuato;
2. La tipologia e il grado di dettaglio dell’informazione da comunicare sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale contestualmente all’approvazione del PRAL.
3. L’iscrizione nei registri di cui all’articolo 5, comma 1, è condizione necessaria per potersi avvalere delle procedure semplificate e per accedere ai contributi.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia