LEGGE REGIONALE 29 settembre 2003 , N. 17

Norme per il risanamento dell’ambiente, bonifica e smaltimento dell’amianto

(BURL n. 40, 1º suppl. ord. del 03 Ottobre 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-09-29;17

Art. 8 bis
Sanzioni e controlli.(14)
1. La mancata comunicazione di cui all’articolo 6, comma 1, comporta, a carico dei soggetti proprietari pubblici e privati inadempienti, l’applicazione di una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 1.500,00. La competenza a irrogare le sanzioni e a introitarne le somme spetta ai comuni. Gli introiti di cui al secondo periodo sono destinati alla copertura dei costi sostenuti per il procedimento sanzionatorio, ad azioni di promozione presso i cittadini delle opportunità di rimozione di manufatti contenenti amianto, all’incentivazione della rimozione di manufatti contenenti amianto e all’attività di rimozione, da parte del comune, di manufatti contenenti amianto o di rifiuti abbandonati contenenti amianto.(15)
2. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, detta criteri per l’applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, sulla base dei quantitativi presenti e della loro pericolosità, tenuto conto anche dello stato di conservazione del materiale.(16)
3. Il comune, verificata attraverso la ASL competente la presenza di amianto non censito, ingiunge al proprietario di provvedere alla stima dello stato di conservazione dell’amianto o del materiale contenente amianto secondo un apposito protocollo della direzione regionale competente. Il proprietario, entro trenta giorni dalla notifica dell’ingiunzione, trasmette la stima dello stato di conservazione al comune e all’ASL competente per territorio. In caso di inadempimento, l’ASL competente provvede ad effettuare la stima, rivalendosi sul proprietario per le spese sostenute.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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