LEGGE REGIONALE 29 settembre 2003 , N. 17

Norme per il risanamento dell’ambiente, bonifica e smaltimento dell’amianto

(BURL n. 40, 1º suppl. ord. del 03 Ottobre 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-09-29;17

Art. 8 ter
(Clausola valutativa)(17)
1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti nel salvaguardare il benessere delle persone e tutelare l’ambiente dai pericoli derivanti dall’amianto. A questo scopo, con cadenza biennale, la Giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione che descrive e documenta:
a) i risultati delle mappature e l’andamento del censimento della presenza di amianto sul territorio regionale;
b) lo stato di avanzamento delle bonifiche e dello smaltimento dell’amianto rilevato;
c) gli interventi realizzati per favorire la bonifica e lo smaltimento dell’amianto;
d) le azioni attuate per la tutela sanitaria dei soggetti ex-esposti ed esposti;
e) le iniziative di informazione e formazione promosse;
f) le eventuali criticità verificatesi e le soluzioni messe in atto per farvi fronte.
2. Il Comitato paritetico di controllo e valutazione del Consiglio regionale e la competente Commissione consiliare possono segnalare all'Assessore regionale competente specifiche esigenze informative.
3. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l’esame.
NOTE:
17. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 3, comma 1, lett. d) della l.r. 25 marzo 2021, n. 3. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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