LEGGE REGIONALE
29 settembre 2003
, N. 17
Norme per il risanamento dell’ambiente, bonifica e smaltimento dell’amianto
(BURL n. 40, 1º suppl. ord. del 03 Ottobre 2003 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-09-29;17
Art. 9.
Norma finanziaria.
1. Per la concessione dei contributi di cui all’articolo 2 e per le azioni informative di cui all’articolo 8, comma 3, è autorizzata per l’anno 2003 la spesa di € 1.000.000,00.
2. All’onere complessivo di € 1.000.000,00 previsto dal comma 1 si provvede con le risorse statali vincolate stanziate all’UPB 3.7.2.0.2.256 "Mantenimento dei livelli uniformi di assistenza" del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2003.
2 ter. Alle spese per le azioni informative di cui all’articolo 8, comma 3 si provvede con le risorse derivanti dall’applicazione dell’articolo 8 bis.(19)
2 quater. Per i restanti oneri derivanti dalla presente legge è autorizzata per l’anno 2012 la spesa di € 1.000.000,00.(19)
2 quinquies. Agli oneri di cui al comma 2 quater, si fa fronte mediante riduzione di competenza e di cassa dell’UPB 4.2.3.211 “Fondo per altre spese di investimento” iscritta allo stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2012 e successivi.(19)
2 sexies. Agli stati di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012-2014, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell’UPB 2.1.3.393 “Realizzazione di nuovi alloggi e riqualificazione del patrimonio esistente”è incrementata di € 1.000.000,00.(19)
2 septies. Per l’erogazione degli incentivi di cui all’articolo 1 terè autorizzata per l’anno 2021 alla missione 09 ‹Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente›, programma 03 ‹Rifiuti› - Titolo 2 ‹Spese in conto capitale› dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2020-2022 la spesa di euro 1.000.000,00. All’autorizzazione della spesa per gli anni successivi si provvede con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.(20)
NOTE:
18. Il comma è stato aggiunto dall'art. 6, comma 1, lett. a) della l.r. 31 luglio 2012, n. 14 e successivamente abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. c) della l.r. 30 dicembre 2024, n. 21. 

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia