LEGGE REGIONALE 29 settembre 2003 , N. 17

Norme per il risanamento dell’ambiente, bonifica e smaltimento dell’amianto

(BURL n. 40, 1º suppl. ord. del 03 Ottobre 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-09-29;17

Art. 9.
Norma finanziaria.
1. Per la concessione dei contributi di cui all’articolo 2 e per le azioni informative di cui all’articolo 8, comma 3, è autorizzata per l’anno 2003 la spesa di € 1.000.000,00.
2. All’onere complessivo di € 1.000.000,00 previsto dal comma 1 si provvede con le risorse statali vincolate stanziate all’UPB 3.7.2.0.2.256 "Mantenimento dei livelli uniformi di assistenza" del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2003.
2 bis. (18)
2 ter. Alle spese per le azioni informative di cui all’articolo 8, comma 3 si provvede con le risorse derivanti dall’applicazione dell’articolo 8 bis.(19)
2 quater. Per i restanti oneri derivanti dalla presente legge è autorizzata per l’anno 2012 la spesa di € 1.000.000,00.(19)
2 quinquies. Agli oneri di cui al comma 2 quater, si fa fronte mediante riduzione di competenza e di cassa dell’UPB 4.2.3.211 “Fondo per altre spese di investimento” iscritta allo stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2012 e successivi.(19)
2 sexies. Agli stati di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012-2014, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell’UPB 2.1.3.393 “Realizzazione di nuovi alloggi e riqualificazione del patrimonio esistente”è incrementata di € 1.000.000,00.(19)
2 septies. Per l’erogazione degli incentivi di cui all’articolo 1 terè autorizzata per l’anno 2021 alla missione 09 ‹Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente›, programma 03 ‹Rifiuti› - Titolo 2 ‹Spese in conto capitale› dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2020-2022 la spesa di euro 1.000.000,00. All’autorizzazione della spesa per gli anni successivi si provvede con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.(20)
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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