LEGGE REGIONALE 28 ottobre 2003 , N. 20

Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)

(BURL n. 44, 1º suppl. ord. del 30 Ottobre 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-10-28;20

Art. 6.
Funzioni del Presidente.
1. Il Presidente del CORECOM:
a) rappresenta il Comitato e cura l’esecuzione delle sue deliberazioni;
b) convoca il Comitato, determina l’ordine del giorno delle sedute, le presiede, ne sottoscrive i verbali e le eventuali deliberazioni in esse adottate;
c) cura i rapporti con gli organi regionali e con l’Autorità.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le relative funzioni sono esercitate da uno dei Vice Presidenti, secondo quanto disposto dal regolamento interno ai sensi dell’articolo 7.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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