LEGGE REGIONALE 28 ottobre 2003 , N. 20

Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)

(BURL n. 44, 1º suppl. ord. del 30 Ottobre 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-10-28;20

Art. 9.
Funzioni proprie.
1. Il Comitato esercita, come funzioni proprie, quelle ad esso conferite dalla legislazione statale e regionale.
2. In tale ambito il Comitato svolge in particolare le seguenti funzioni:
a) formula proposte di parere sullo schema di piano nazionale di assegnazione e di ripartizione delle frequenze trasmesso alla Regione ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera a), numeri 1) e 2), della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisive), nonché sui bacini di utenza e sulla localizzazione dei relativi impianti;
b) esprime parere preventivo sui provvedimenti che la Regione adotta per disporre agevolazioni a favore di emittenti radiotelevisive, di imprese di editoria locale e di comunicazioni operanti nella regione;
c) esprime parere sui piani dei programmi predisposti dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;
d) predispone analisi e ricerche a supporto dell’elaborazione delle proposte di legge regionale disciplinanti in tutto o in parte la materia rientrante nel settore delle comunicazioni;
e) formula proposte alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo ed ai concessionari privati in merito alle programmazioni radiofoniche e televisive trasmesse in ambito nazionale e locale;
f) formula proposte ed esprime pareri sulle forme di collaborazione fra la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e le realtà culturali e informative della Regione;
g) cura ricerche e rilevazioni sull’assetto socio-economico delle imprese operanti a livello regionale nelle comunicazioni e sulle relative implicazioni nel mercato;
h) regola l’accesso radiofonico e televisivo regionale di cui alla legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato);
i) può svolgere indagini conoscitive sui media a diffusione regionale con particolare riferimento agli indici di notorietà, di ascolto e di lettura;
l) formula proposte in materia di tutela dei minori nel settore radio-televisivo e nuovi media.(3)
NOTE:
3. La lettera è stata modificata dall'art. 10, comma 1, lett. a) della l.r. 6 giugno 2019, n. 9. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi