LEGGE REGIONALE 28 ottobre 2003 , N. 20

Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)

(BURL n. 44, 1º suppl. ord. del 30 Ottobre 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-10-28;20

Art. 10.
Funzioni delegate.
1. Il CORECOM esercita le funzioni ad esso delegate, mediante la stipula di apposite convenzioni, dall’Autorità ai sensi dell’articolo 1, comma 13, della legge 249/1997.
2. Il CORECOM esercita inoltre le funzioni ad esso delegate dal Ministero per le comunicazioni, dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, da altri Ministeri, nonché da altri enti, mediante stipula di apposite convenzioni.
3. Le convenzioni di cui ai commi 1 e 2, nelle quali sono specificate le singole funzioni delegate e le risorse assegnate per il loro esercizio, sono sottoscritte dal Presidente del CORECOM, dal Presidente del Consiglio regionale e dal Presidente della Giunta regionale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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