LEGGE REGIONALE 28 ottobre 2003 , N. 20

Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)

(BURL n. 44, 1º suppl. ord. del 30 Ottobre 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-10-28;20

Art. 12.
Programmazione delle attività.
1. Annualmente, in tempo utile per la formazione del bilancio del Consiglio regionale, il CORECOM presenta all’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e all’Autorità, per la parte relativa alle funzioni da essa delegate, il programma di attività per l’anno successivo, con l’indicazione del relativo fabbisogno finanziario; l’Ufficio di presidenza, per quanto di propria competenza, sentito il CORECOM, determina le risorse finanziarie da inserire nel bilancio del Consiglio regionale.(5)
2. Entro il 31 marzo di ogni anno il CORECOM presenta al Consiglio regionale e all’Autorità una relazione conoscitiva sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale, con particolare riferimento al settore radiotelevisivo e dell’editoria, nonché sull’attività svolta nell’anno precedente, dando conto nella stessa anche della gestione della propria dotazione finanziaria, sia per la parte relativa alle funzioni proprie sia per quella relativa alle funzioni delegate. (6)
3. Il CORECOM rende pubblici, attraverso gli opportuni strumenti informativi, il programma di attività e la relazione conoscitiva sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale e sull’attività svolta nell’anno precedente.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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