LEGGE REGIONALE
28 ottobre 2003
, N. 20
Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)
(BURL n. 44, 1º suppl. ord. del 30 Ottobre 2003 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-10-28;20
Art. 13.
Forme di consultazione.
1. Il CORECOM attua idonee forme di consultazione con la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, con le associazioni delle emittenti private e dell’editoria locale, con le associazioni degli utenti, con la commissione regionale per le pari opportunità, con l’ordine dei giornalisti, con gli organi dell’amministrazione scolastica, con le organizzazioni sindacali dei giornalisti e dei lavoratori del comparto delle comunicazioni e con gli altri eventuali soggetti collettivi interessati alle comunicazioni, attraverso incontri periodici e consultazioni sugli atti che rientrano nelle sue competenze.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia