LEGGE REGIONALE 28 ottobre 2003 , N. 20

Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)

(BURL n. 44, 1º suppl. ord. del 30 Ottobre 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-10-28;20

Art. 13.
Forme di consultazione.
1. Il CORECOM attua idonee forme di consultazione con la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, con le associazioni delle emittenti private e dell’editoria locale, con le associazioni degli utenti, con la commissione regionale per le pari opportunità, con l’ordine dei giornalisti, con gli organi dell’amministrazione scolastica, con le organizzazioni sindacali dei giornalisti e dei lavoratori del comparto delle comunicazioni e con gli altri eventuali soggetti collettivi interessati alle comunicazioni, attraverso incontri periodici e consultazioni sugli atti che rientrano nelle sue competenze.
2. Il CORECOM propone inoltre agli organi regionali lo svolgimento di conferenze sull’informazione e le comunicazioni.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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