LEGGE REGIONALE
28 ottobre 2003
, N. 20
Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)
(BURL n. 44, 1º suppl. ord. del 30 Ottobre 2003 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-10-28;20
Art. 18.
Norma finanziaria.
1. Alle spese per le attività e il funzionamento del CORECOM si provvede con le somme stanziate alla missione 01 “Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo”, programma 01 “Organi istituzionali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio regionale, nell’ambito del contributo di funzionamento al Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2019 e successivi, nonché con le risorse assegnate dall'Autorità e dagli altri soggetti di cui all'articolo 10 iscritte nel bilancio del Consiglio regionale.(12)
NOTE:
12. Il comma è stato sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. f) della l.r. 28 dicembre 2017, n. 37 e successivamente modificato dall'art. 10, comma 1, lett. e) della l.r. 6 giugno 2019, n. 9.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia